Art. 5.
(Responsabilità disciplinare).

      1. Nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti previsti dall'articolo 1 si configura responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
      2. La medesima responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo grava su chi denuncia consapevolmente fatti di cui all'articolo 1 che si rivelino inesistenti per ottenere vantaggi comunque configurabili.